
Art. 1 – Principi generali
AL2 Sport SSDaRL riconosce e garantisce il diritto di tutti i Tesserati e le Tesserate a essere trattati con rispetto e dignità. Ogni Tesserato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione. Il diritto principale dei Tesserati e delle Tesserate è quello di essere trattati con rispetto e dignità e di essere protetti da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e qualsiasi altra forma di discriminazione prevista dal D.Lgs. n. 198/2006, indipendentemente da origine etnica, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione economica, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
AL2 Sport SSDaRL riconosce e garantisce la piena tutela del diritto alla salute e al benessere psico- fisico complessivo dei Tesserati e delle Tesserate, con particolare riguardo per i minori, quale valore preminente e assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
Il presente Codice di Condotta è parte integrante del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo dell’Attività Sportiva e ne attua gli obiettivi.
Art. 2 – Ambito di applicazione Il presente codice si applica a:
tutti i Tesserati e le Tesserate di AL2 Sport SSDaRL;
tutti i lavoratori, collaboratori e volontari e in generale operatori sportivi di AL2 Sport SSDaRL che, nel contesto del sodalizio a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo, sono a contatto con gli Atleti o che in ogni caso sono coinvolti nell’attività sportiva;
tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con AL2 Sport SSDaRL e che sono a contatto con gli Atleti.
Art. 3 – Fattispecie di abuso, violenza e discriminazione
Per la salvaguardia e la tutela dei Tesserati e delle Tesserate, costituiscono condotte rilevanti ai fini della presente normativa relativa alle politiche di safeguarding le seguenti fattispecie:
a) “abuso psicologico”: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) “abuso fisico”: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi Atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) “molestia sessuale”: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) “abuso sessuale”: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
e) “negligenza”: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f) “incuria”: la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) “abuso di matrice religiosa”: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) “bullismo, cyberbullismo”: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
i) “comportamenti discriminatori”: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
4 – Norme di condotta generali per i Tesserati e le Tesserate
I Tesserati e le Tesserate e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva devono:
5 – Doveri e obblighi dei Dirigenti sportivi e dei Tecnici
I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono:
7 – Doveri e obblighi degli Atleti
Gli Atleti devono:
8 – Procedure di selezione degli operatori sportivi
AL2 Sport SSDaRL quando instaura un rapporto di collaborazione – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
AL2 Sport SSDaRL effettua delle verifiche periodiche almeno ogni 2 anni richiedendo un aggiornamento del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
AL2 Sport SSDaRL conserva la documentazione relativa agli operatori sportivi nel rispetto della normativa vigente, compresa la normativa in materia di protezione di dati personali.
9 – Comportamento da tenere in presenza di una possibile condotta rilevante
Tutti i Tesserati e le Tesserate devono essere vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile Safeguarding nominato dalla società, oppure al Safeguarding Officer di CSAIn attraverso la formulazione di segnalazioni da inviare a safeguarding@csain.it. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile Safeguarding nominato dalla società, anche inviando una segnalazione all’indirizzo e-mail info@al2sport.com o direttamente con il Safeguarding Officer di CSANIn.
In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all’esercente la responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell’abuso o se un uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il Responsabile Safeguarding nominato dalla società.
10 – Sanzioni
In caso di violazioni accertate degli obblighi previsti dal presente Codice di Condotta, si applicano le sanzioni indicate all’art. 8 del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo dell’Attività Sportiva.
11 – Riservatezza
Il Responsabile Safeguarding nominato dalla società e il Safeguarding Officer di CSAIn sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento Organico.
L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
La documentazione relativa alle segnalazioni o alle denunce, assieme alle credenziali di accesso all’indirizzo e-mail per le segnalazioni, è conservata dal Responsabile Safeguarding ed è accessibile esclusivamente da quest’ultimo.